BISOGNA "MASTICARE" ANCHE DI RIFIUTI
A cura di: C. de Cato e R. Lattanzi (consulenti Ecocontrol Srl)
Può sembrare un’espressione esagerata, ma al giorno d’oggi, viste le tante Norme che regolano l’ambiente sotto ogni suo aspetto, i Responsabili delle attività produttive sono ormai obbligati a conoscere come gestire correttamente i propri rifiuti.
Il D.Lgs. 03 Aprile 2006 n° 152 ha raccolto in un unico testo tutte le normative ambientali relative alla tutela delle acque, dell’aria, dei rifiuti, V.I.A. e V.A.S., risarcimento dei danni ambientali, imballaggi e bonifiche, esistenti fino al 27/04/2006 in Italia, data in cui è entrato in vigore. Lo scopo era di snellirle e renderle omogenee tra loro poichè una enorme produzione di leggi e leggine, fatta durante gli scorsi decenni, aveva reso incomprensibili alcuni obblighi e impossibile districarvisi anche per gli stessi addetti ai lavori. Pertanto, anche per le imprese era diventato arduo conoscere tutte le disposizioni e gli obblighi che li riguardavano esponendoli a sanzioni e, peggio ancora, anche al sequestro ed alla chiusura dell’attività. Tuttavia anche se lodevole è stato l’intento del Legislatore, da più parti si è lamentato che anche questo nuovo Testo Unico Ambientale (così è stato rinominato nella prassi il citato D.Lgs. 152/2006) risulta essere stato fatto con troppa fretta ed in più punti presenta delle preoccupanti lacune che ne rendono nullo lo scopo per cui è stato concepito (quello di rendere più facile la vita dell’impresa e del cittadino). In attesa che si operi al più presto da parte del Legislatore per rendere finalmente compiuta questa importantissima riforma, riportiamo qui di seguito quelli che sono gli adempimenti principali che scaturiscono dalla citata Legge per le piccole e medie imprese in merito all’aspetto legato ai rifiuti.
Per ciò che concerne la produzione del rifiuto: in genere tutti i rifiuti derivanti da attivit` lavorativa sono classificati “Speciali” (pericolosi e non) e come tali hanno una loro disciplina distinta da quelli prodotti nella propria abitazione e simili definiti invece “Urbani”. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta tranne che in casi particolari. L’ammasso all’interno del proprio stabilimento produttivo è definito “deposito temporaneo”. I contenitori in cui vengono depositati i rifiuti devono essere a tenuta stagna per impedire sversamenti. Per alcune tipologie, come le batterie, occorre che siano anche di materiale anticorrosivo, per altre tipologie, come l’olio esausto, antiurto, ecc… Chiaramente i recipienti devono essere ben chiusi, etichettati secondo le attuali normative indicando il codice ed il nome del rifiuto e maneggiati esclusivamente da personale abilitato. Occorre però anche fare attenzione ai quantitativi stoccati: se si superano i 0,500 mc di olio, filtri olio ed altri rifiuti oleosi, scatta una particolare normativa che prevede che il deposito avvenga con particolari caratteristiche e tecniche costruttive. Pertanto si consiglia di far venire a ritirare i suddetti rifiuti al raggiungimento di quel quantitativo. Per i rifiuti speciali non pericolosi è necessario l’allontanamento con cadenza trimestrale indipendentemente dai quantitativi in deposito oppure al raggiungimento di 20 mc. Comunque venga smaltito o recuperato il rifiuto speciale non pericoloso dovrà essere eliminato entro un anno dalla sua produzione se non si raggiungono i suddetti 20 mc. Invece per i rifiuti speciali pericolosi i termini sono ridotti rispettivamente a due mesi oppure al raggiungimento dei 10 mc.; altrimenti è necessario avviarlo a recupero o smaltimento entro un anno dalla produzione. I rifiuti non vanno assolutamente miscelati tra loro ne tra pericolosi e non pericolosi e neanche diluiti.
Avuto cura del deposito temporaneo, occorre munirsi di un REGISTRO DI CARICO E SCARICO per i rifiuti dove segnare la produzione del rifiuto (il carico) e le operazioni di asporto verso gli impianti (lo scarico). Il registro non va vidimato, come invece era previsto dalla vecchia normativa e la cadenza delle registrazioni è di 10 giorni lavorativi dalla data del suo ritiro da parte delle ditte specializzate.
Non è fatto obbligo di stipulare un contratto con le suddette aziende ma è vivamente CONSIGLIATO sia per se stessi ed anche perch$egrave; è in uso delle autorità richiederlo anche in fase di rilascio di permessi e/o licenze, oppure in caso d’ispezione. Per chi produce rifiuti pericolosi è obbligatorio redigere ed inviare al Catasto nazionale rifiuti il Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.) entro il mese di Aprile dell’anno successivo a quello dello smaltimento (la data di presentazione potrebbe avere anche dei cambiamenti). Si consiglia comunque di redigere tale M.U.D. anche per i rifiuti speciali anche se si trattasse della sola tipologia prodotta in quanto a mio parere dove c’è un registro ci deve essere un M.U.D.!
Relativamente al ritiro, trasporto e recupero e/o smaltimento, bisogna innanzitutto accertarsi che la ditta di trasporto abbia tutti i mezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori ambientali; sarebbe auspicabile farsi dare una copia del decreto di iscrizione. Stessa cosa per gli impianti: occorre farsi dare copia dell’atto autorizzativo che indichi anche i codici e le tipologie di rifiuto che tale impianto può smaltire e/o recuperare e la tipologia di smaltimento/recupero per cui è stato autorizzato.
Al momento del ritiro i rifiuti dovranno essere accompagnati da un FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE, compilato per ogni tipologia di rifiuto, il quale ` redatto in 4 copie; tale formulario viene in genere compilato direttamente dalla Ditta che effettua il ritiro dei rifiuti, la quale dovrà rilasciarne la prima copia ed entro 90 giorni dovrà invece ritornare al produttore la quarta copia dello stesso con il timbro dell’impianto di smaltimento altrimenti, scaduto detto termine è fatto obbligo per il produttore di segnalare il fatto alla Provincia di appartenenza.
Il formulario dovrà risultare vidimato o dalle CCIAA o dall’Ufficio delle Entrate. Comunque ATTENZIONE perchè il produttore del rifiuto, cioè l’unità produttiva e quindi l’Azienda, è corresponsabile del corretto iter di smaltimento/recupero fino al conferimento all’impianto e la quarta copia di ritorno timbrata e firmata è l’unico documento che solleva da ogni ulteriore responsabilità! Pertanto: fino all’impianto si è corresponsabili assieme alla ditta di trasporto, dal momento della consegna dei propri rifiuti all’impianto se ne assume questo la piena responsabilità.
Roma, 11.07.06
